L’adozione di un bambino o una bambina pronunciata all’estero nell’ambito o al di fuori della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA-93) deve essere iscritta nei vari registri svizzeri. L’iscrizione è gratuita.
Ufficio federale di giustizia – Cosa è la Convenzione dell’Aia sull’adozione (CAA)?
Di regola i documenti di adozione seguenti devono essere trasmessi alla rappresentanza svizzera, con le eventuali legalizzazioni necessarie, per la trasmissione in Svizzera:
- atto di nascita originale del/la bambino/a prima dell’adozione
- decisione di adozione originale menzionante il luogo in cui è stata pronunciata (se possibile con attestazione di forza esecutiva)
- atto di nascita originale del/la bambino/a dopo l’adozione
- se del caso, certificato originale attestante che l’adozione è avvenuta conformemente alle disposizioni della Convenzione dell’Aia (CAA-93) ai sensi dell’articolo 23 (Certificate of Conformity of Intercountry Adoption)
I documenti che devono essere consegnati in originale, hanno validità di sei mesi dalla data di emissione e non saranno restituiti, bensì depositati presso l’Ufficio di stato civile competente in Svizzera. Le fotocopie non sono ammesse. Qualora fosse necessario, possono essere richiesti documenti supplementari.
Se è indispensabile una verifica approfondita dei documenti di stato civile stranieri da parte di un legale di fiducia della rappresentanza svizzera, le spese sono a carico del richiedente.
Utilisez le guichet en ligne pour télécharger les copies des documents requis. La représentation suisse vérifiera alors si les documents sont corrects et vous demandera ensuite de lui remettre les documents originaux.